Con la sentenza n. 11791 depositata il 27 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che integra compromissione del decoro o del prestigio della classe notarile la condotta del professionista costituita dall'ingiustificato trattenimento di denaro e di documenti di terzi. La terza sezione civile ha precisato che in tale comportamento, censurato dal giudice della deontologia, risulta rilevante, anche ai fini della sanzione inflitta, il luogo di consumazione dell'illecito ascritto, considerato che in una piccola comunità il fatto oggetto di addebito può avere effetti di risonanza maggiore. Secondo la ricostruzione della vicenda, il notaio impugnava la sanzione disciplinare della Commissione regionale di Disciplina di Firenze con cui veniva sanzionato per aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una banca di credito cooperativo per il servizio cambiario, compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile, e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell'Ordine notarile di Firenze. In seguito al rigetto del reclamo proposto dal notaio da parte della Corte di Appello, il professionista proponeva ricorso per cassazione. La terza sezione civile del Palazzaccio, confermando la decisione impugnata, precisava, infine, in riferimento al quarto motivo di ricorso proposto dal notaio, che "l'eco negativo nella comunità (…) non integra un nuovo o diverso episodio di illecito disciplinare ma indica solo come il suddetto fatto di illecito (costituito dal non giustificato trattenimento di denaro e di documenti di terzi) aveva effetti di risonanza maggiore per il fatto che si era verificato in una piccola comunità. Qui, quindi non si tratta della contestazione postuma di un fatto nuovo, ma della rilevanza assegnata ad un fatto già noto all'incolpatore: e cioè la rilevanza del luogo di consumazione dell'illecito ascritto, che era un piccolo comune".
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