I detenuti che si trovano in carcere in regime di '41 bis' hanno diritto, se credenti, ad avere assistenza spirituale ed anche i colloqui con il ministro del loro culto. La ha stabilito la Corte di Cassazione occupandosi del caso di un testimone di Geova che aveva chiesto d'incontrare quotidianamente un ministro del culto per lo studio della Bibbia. Inizialmente il tribunale di sorveglianza aveva detto no alla richiesta affermando che lo studio della Bibbia poteva essere fatto direttamente in carcere attraverso contatti epistolari contro il ministro del culto. Il detenuto si è rivolto in cassazione affermando che il diniego all'assistenza spirituale contrasta con quanto prevede l'articolo 19 della costituzione. I supremi giudici (sentenza n.20979/2011) Hanno accolto il ricorso sottolineando che 'in linea di massima non pare possibile negare ad un credente, e a maggior ragione ad un testimone di Geova per il quale e' importante lo studio della Bibbia, almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalita' tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario'. Nella parte motiva della sentenza la Corte chiarisce anche che quando si parla di assistenza spirituale si deve fare riferimento alla "presenza materiale e spirituale del ministro del culto che aiuti il credente ad approfondire i testi religiosi'.
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