Con la sentenza n. 21780 depositata il 27 maggio 2011 la terza sezione civile, in tema di abusi edilizi, ha annullato la condanna alla pena pecuniaria inflitta al titolare del permesso a costruire per non aver prodotto tempestivamente il Durc (documento di regolarità contributiva) dell'impresa subappaltatrice, così da provocare la sospensione dell'efficacia dei titoli autorizzatori. Con tale decisione i giudici di legittimità hanno spiegato che per le omissioni riferite alla trasmissione del documento unico di regolarità contributiva, cosiddetto Durc, il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali che non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione della citata norma di cui al testo unico in materia edilizia. La disposizione contenuta nell'articolo 44, primo comma lett. a), del Dpr 380/01 - hanno aggiunto gli Ermellini - è da ritenersi norma residuale in materia di reati edilizi e urbanistici che risponde all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo.
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