La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12056 del 31 maggio 2011, ha stabilito che "in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle OO.SS., ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, e tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata". In particolare la Suprema Corte ribadisce che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione l'articolo 1, comma 7, della L. n. 223 del 1991 prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni Sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e ciò anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000. Infatti la disciplina introdotta da tale decreto persegue lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della CIGS e non quello di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle Organizzazioni sindacali.
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