Con la sentenza n. 11316 depositata il 23 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che il provvedimento con cui in sede di separazione viene stabilito, ex art. 155, co. 2 c.c., in che modo il genitore non affidatario contribuirà al pagamento delle spese mediche e scolastiche relative ai figli, costituisce titolo esecutivo. Secondo infatti i giudici di legittimità della terza sezione civile, tale provvedimento in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale) non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato e al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare e opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità. La Corte ha poi precisato che rimane "impregiudicato, beninteso, il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore". I giudici di Piazza Cavour ha così rigettato il ricorso del genitore non affidatario che aveva eccepito la carenza di valido titolo esecutivo, dovendosi ravvisare quest'ultimo nel provvedimento di determinazione delle modalità di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.
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