Con la sentenza n. 12136, depositata il 3 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di calcolo della pensione degli avvocati, nel computo della media delle dichiarazioni Irpef degli ultimi quindici anni, rientrano anche le annualità in cui il professionista non ha svolto alcuna attività professionale. La sentenza è l'esito del ricorso proposto da un avocato, il quale, iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense dal 1957, in seguito alla cancellazione avvenuta nell'81 e alla nuova iscrizione avvenuta nell'88, ebbe riconosciuta l'ammissione alla pensione diretta con decorrenza dal 1993. Dolendosi del criterio utilizzato per la liquidazione della pensione, con ricorso evocò in giudizio la Cassa sostenendo che, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 576/1980 (e succ. modificazioni, legge 141/1992) non avrebbe dovuto tenersi conto, nell'ambito dei quindici anni solari precedenti la maturazione della pensione, delle annualità in cui egli non era stato iscritto e per le quali il suo reddito professionale era stato nullo, tanto che l'entità del trattamento liquidatogli si era ridotta al minimo pensionabile. In seguito al rigetto della domanda in primo grado e del rigetto del motivo di impugnazione in Appello (in ordine al criterio di determinazione del trattamento pensionistico), l'uomo proponeva ricorso per cassazione sostenendo la violazione dell'art. 2 della legge n. 576/80 come modificato dalla legge n. 141/1992, assumendone l'errata interpretazione La Corte, rigettando il ricorso dell'avvocato, stante il non equivoco contenuto della norma contenuta nell'art. 2 della legge di Riforma del sistema previdenziale forense, ha enunciato il seguente principio di diritto secondo il quale "nell'interpretazione dell'art. 2, comma 1, legge n. 576/80, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 141/92, stante l'inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione "quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione" indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l'epoca di maturazione del diritto".
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