Con la sentenza n.12286 depositata il 07 giugno 2011, la terza sezione civile del Palazzaccio ha stabilito che in tema di locazione di immobile a uso non abitativo, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità dell'immobile sotto il profilo edilizio, e in particolare la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di attività commerciale, costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1578 Cc, a meno che il conduttore non fosse a conoscenza della situazione e non l'avesse consapevolmente accettata. Pertanto, secondo gli Ermellini, ne consegue che è irrilevante la circostanza secondo cui il conduttore abbia in seguito proposto la domanda di concessione in sanatoria: la giurisprudenza afferma infatti che la domanda di risoluzione del contratto può essere proposta soltanto dopo che il provvedimento autorizzatorio sia stato definitivamente negato unicamente quando il conduttore sia a conoscenza della situazione dell'immobile alla data della conclusione del contratto o ne abbia accettato il rischio, non dichiarando l'uso al quale intende destinare i locali o manifestando di voler accettare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
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