Con l'ordinanza n. 12505, depositata l'8 giugno 2011, la sesta sezione della Corte di cassazione ha stabilito che, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria" del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicché l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada. Gli Ermellini hanno deciso la questione con ricorso proposto da un automobilista il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto è cioè oltre i 30 giorni dalla notifica. Investita della questione, la Cassazione, riformando la decisione del giudice di pace e seguendo un ormai consolidato orientamento in materia (ex multis la sentenza n. 3647del 2007) ha in proposito stabilito che se il verbale, posto a fondamento della cartella esattoriale, non è stato mai notificato, per garantire al trasgressore il diritto di difesa, il termine per impugnare la cartella esattoriale invece che di 30 giorni è di 60.
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