Con la sentenza n. 23270 depositata il 9 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell'applicabilità delle specifiche norme di prevenzione contro gli infortuni (di cui agli articoli 36, comma primo, 37 comma primo e 38 comma terzo del Dpr 7 gennaio 1956 n. 164), si deve tener conto esclusivamente dell'altezza complessiva dell'intero ponteggio e non già anche del punto in cui il lavoratore si trova realmente nel corpo dei lavori. Ne consegue che le violazioni di tali prescrizioni da parte dei destinatari, costituiscono - se in nesso causale con l'evento - specifici elementi di colpa nei reati contro l'incolumità personale (lesioni o omicidio colposo) e integrano l'aggravante speciale della violazione della normativa antinfortunistica, anche se il lavoratore, al momento dell'infortunio si trovi su una parte del ponteggio ad un'altezza inferiore a due metri dal suolo. Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato la condanna ai danni del datore di lavoro e il caposquadra dei lavori per il reato di cui all'art. 590, comma 3 (lesioni personali colpose in violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ) in quanto gli imputati violavano precise norme antinfortunistiche poiché il montaggio del battello era avvenuto senza la sorveglianza di un preposto, i pioli non potevano essere usati come scala verticale in quanto i traversi erano posti ad una distanza superiore a quella massima consentita, non esistevano adeguate protezioni atte ad impedire la caduta degli operai e non erano state utilizzate le misure di sicurezza. Inoltre, il comportamento del lavoratore non poteva essere ritenuto eccezionale ed imprevedibile. La Condanna dei giudici territoriali è stata così confermata anche dai giudici di ultima istanza.
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