Con la sentenza n. 12738 depositata il 10 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che nell'ambito del procedimento di delibazione a cura della Corte d'appello italiana rispetto alla sentenza d'annullamento del matrimonio concordatario pronunciata dal tribunale ecclesiastico e resa esecutiva dal Supremo tribunale della segnatura apostolica, il giudice, cui è inibito il riesame del merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ecclesiastico in ordine alla sola effettiva esistenza della riserva mentale, deve in ogni caso verificare se il coniuge che aveva apposto la condicio de futuro al matrimonio, avesse reso partecipe l'altro del suo contenuto effettivo, vale a dire che egli, non avendo inteso perseguire finalità solo programmatiche ma volendo effettivamente subordinare il vincolo matrimoniale e il suo mantenimento alla fissazione della residenza coniugale nel luogo da lui prescelto, avesse espresso questa sua precisa volontà al partner, o quanto meno avesse consentito la percezione di tale riserva con fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con ordinaria diligenza. Diversamente - hanno precisato gli ermellini - la delibazione deve ritenersi illegittima.
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