A fronte di una rituale richiesta di godere delle ferie annuali e di un rifiuto da parte del datore che non sia conforme alla normativa applicabile, può il dipendente agire "in autotutela", assentandosi dal luogo di lavoro per ususfruirne? A tale quesito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12805 del 10 giugno 2011, ha dato risposta negativa rigettando il ricorso di un medico e affermando che "secondo la disciplina di cui al DPR n. 270 del 2000, accordo collettivo per i medici di medicina generale, dei 21 giorni di ferie complessivi spettanti, compete al medico la scelta di 11, mentre i residui 10 si usufruiscono su indicazione dell'azienda. Al medico compete dunque di scegliere, ma non può poi prescindere dal previo consenso della ASL (...)". D'altra parte, si legge nella sentenza, la necessità di un equo contemperamento tra le esigenze dei medici e quelle della ASL, e quindi la illegittimità di ogni forma di iniziativa unilaterale, appare intrinseca al tipo di servizio reso. In conclusione l'illegittimità del rifiuto datoriale di concessione delle ferie, riconosciuta nel caso di specie dalla Corte territoriale, può essere causativo di risarcimento danni, ma non autorizza alla decisione unilaterale di fruizione del riposo.
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