Con la sentenza n. 12898, depositata il 13 giugno 2011, le Sezioni Unite Civili hanno stabilito che la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli articoli 170, primo comma, e 285 Cpc - nel regime anteriore alla legge 23 febbraio 2006, n. 51 - non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato. Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell'articolo 326 Cpc e compatibile con il novellato articolo 111 della Costituzione sotto il profilo della ragionevole durata del processo. Il massimo consesso di Piazza Cavour in riferimento all'ordinanza interlocutoria rimessa alle Sezioni Unite civili (e cioè l'idoneità della notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore (costituito ex artt. 170, co.1 e 285 cpc) a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del solo notificante) si è espresso dopo aver illustrato i vari orientamenti giurisprudenziali in materia in circa 15 pagine di motivazione precisando che il principio espresso è compatibile con il novellato art. 111 Costituzione sotto il profilo della ragionevole durata del processo.
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