Con la sentenza n. 13138, depositata il 15 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata deve procedere a una nuova statuizione relativamente alle spese del giudizio di primo grado e non può provvedere ad una liquidazione cumulativa delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello. In tema di liquidazione delle spese processuali - hanno poi aggiunto gli Ermellini - il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi a una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. La seconda sezione di Piazza Cavour ha emesso tale pronuncia su ricorso proposto da un contribuente che, vedendosi rigettare la sua opposizione a cartella esattoriale, aveva impugnato la decisione del Tribunale di Roma in Cassazione. La Corte accogliendo il ricorso del contribuente ha motivato l'enunciazione del principio di diritto suesposto, precisando che, nel caso di specie "il tribunale di Roma - in funzione di giudice di appello - è infatti incorso nelle denunciate violazioni sia perché ha liquidato cumulativamente le spese del giudizio di primo grado e di secondo grado, sia perché la misura complessivamente liquidata appare lesiva delle tariffe professionali specificate nel ricorso, sia infine perché lo scostamento della nota spese depositata dal difensore non è sorretto da alcuna motivazione".
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