Quando la parte ha presentato una specifica nota spese il giudice nel liquidare diritti ed onorari non può limitarsi a una globale determinazione in misura inferiore a quanto richiesto essendo necessaria un'adeguata motivazione che indichi le ragioni dell'eliminazione o della riduzione di voci operata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza 12461/2011) specificando che tale motivazione è indispensabile per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, "l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 l. n. 794 del 1942". Nel caso di specie il Giudice di merito pur in presenza di dettagliate note spese, non aveva "offerto elementi argomentativi volti a chiarire quali voci avesse ritenuto non attribuibili, affidando la determinazione della somma complessiva di diritti e di onorari a enunciazioni generiche ed astratte, prive di riferimenti concreti alla fattispecie in questione, ai fini della verifica del rispetto dei minimi tariffari".
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