Le sezioni Unite Civili sono intervenute in tema misure e limiti delle ritenute sui fondi previdenziali integrativi e con la sentenza 13642 depositata il 22 giugno 2011, hanno stabilito che le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione é assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d.rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.U.I.R.. Il caso preso in esame dalla Corte riguarda un'impugnazione di un silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso delle ritenute operate al momento della cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente Enel. Il fondo previdenziale integrativo aveva corrisposto una somma di denaro in luogo del trattamento di pensione integrativa. Secondo il contribuente la somma che aveva percepito non doveva essere assoggettata a tassazione o quantomeno avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 12,50% come accade per i redditi di capitale.
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