La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13789 del 23 giugno 2011, Sezione Lavoro, ha stabilito che è lecito per il datore di lavoro ricorrere all'ausilio delle agenzie investigative per adempiere alla tutela del patrimonio aziendale. Già l'articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori prevede l'impiego di guardie particolari giurate, purchè non contestino ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale . La Corte ribadisce il dettato dello Statuto e precisa che è lecita l'attività di investigazione riguardante violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti. Ciò è giustificato dal perpetuarsi di illeciti e dal solo sospetto o la mera ipotesi che l'llecito sia in piena esecuzione. Il datore può licenziare il lavoratore quando la condotta è di elevata gravità in base alle mansioni svolte a alla posizione che il lavoratore assume all'interno dell'azienda e che insinuano nel datore una sfiducia nell'attività del lavoratore.
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