La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25615 del 27 giugno 2011, ha affermato che è penalmente responsabile non solo chi assume lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, ma anche chi, pur non avendo effettuato personalmente le assunzioni, se ne avvalga alle proprie dipendenze. La Suprema Corte, sulla base di tale principio, ha rigettato la tesi difensiva dell'amministratore di una srl - ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 22, comma 12 del DLgs. 286/1998 e condannato dai giudici di merito per aver occupato dei lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno - secondo cui sarebbe punibile soltanto il soggetto che provvede all'assunzione materiale del lavoratore extracomunitario. Gli Ermellini precisano che che la norma incriminatrice punisce chi "occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno" e cioè sia chi procede all'assunzione, sia chi "occupi" tale manodopera alle sue dipendenze con riferimento all'occupazione nella sua totalità. L'amministratore, quale legale rappresentante della società, aveva inoltre l'onere di impartire le direttive necessarie per assicurare assunzioni legittime e nel rispetto delle leggi vigenti in materia a nulla valendo la giustificazione di non essere a conoscenza dell'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno.
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