Oltre ai danni non patrimoniali biologici e morali, conseguenza dei danni fisici e psichici subiti dal pedone in età di studi superiori investito, vanno riconosciute anche le perdite patrimoniali presenti e future causate dalla rilevante riduzione della capacità lavorativa. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 14287 del 28 giugno 2011, ha accolto il ricorso di una studentessa investita, mentre attraversava sulle strisce pedonali riportando gravi lesioni e che si era vista rigettare dalla Corte d'appello, nel liquidare il sinistro, la richiesta di danno patrimoniale sul rilievo che all'epoca dell'incidente la studentessa non svolgeva attività produttiva di reddito. La Suprema Corte riconosce invece la risarcibilità integrale del danno alla persona con conseguente riconoscimento anche del danno da da perdita di chance avendo la studentessa subito "una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica".
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