In tema di sosta di veicoli in aree a pagamento, le Sezioni Unite civili hanno affermato che si può escludere, in caso di furto, la responsabilità del gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, laddove sia esposto, in modo percepibile e prima della conclusione del contratto, il cartello che comunica la non assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli parcheggiati. In particolare, con la sentenza n. 14319, depositata il 28 giugno 2011, il massimo consesso di Piazza Cavour, nella parte motiva della sentenza ha precisato che "l'istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l'esclusione della custodia attiene all' oggetto dell' offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l' univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l'obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta.
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