La misura cautelare che consiste nell'imporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato, a carico dell'ex coniuge,indagato per stalking, rivela caratteri di eccessiva gravosità e risulta, sostanzialmente inseguibile. I giudici della sesta sezione penale hanno infatti spiegato, con la sentenza n. 26819, depositata l'8 luglio 2011, che la misura cautelare che intima al destinatario di mantenere una distanza "non inferiore a metri 100 in caso di incontro occasionale" con la persona offesa, si risolve in una prescrizione quasi abnorme. Si deve peraltro ritenere che nel provvedimento ex articolo 282 ter Cpp il giudice debba necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è atto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare che si limiti a are riferimento genericamente "a tutti luoghi frequentati" dalla vittima.
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