Va accolta la domanda di equa riparazione proposta dal cittadino, assolto dopo un procedimento penale durato oltre tredici anni anche a causa della regressione al primo grado non dovuta alla sua condotta di parte processuale. Questo ha deciso la Corte di Cassazione, in tema di irragionevole durata del processo con la sentenza n. 15003 depositata il 7 luglio 2011. In particolare la Corte ha spiegato che "il diritto all'equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all'attività o all'inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale". Deve quindi escludersi - spiega la Corte - che "un'anomalia del processo, come la regressione a un grado precedente per vizi procedurali non imputabili al comportamento della parte che lamenta il pregiudizio, possa legittimare la celebrazione di un grado ulteriore; se infatti deve condividersi l'assunto secondo cui in caso di regressione del giudizio a seguito di annullamento si verifica un'anomalia nella successione dei gradi del giudizio, tuttavia non può ritenersi che la valutazione della durata del processo debba computarsi alla stregua di una durata "tipica", costituita da tre gradi di merito".
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