Chi è stato vittima di un Incidente stradale e non è nelle condizioni di poter provare il reddito oppure riprodurlo per ragioni legate all'età, alla disoccupazione, alla cassa integrazione, agli studi intrapresi o ancora in corso di perfezionamento, ha diritto comunque al danno patrimoniale sia sotto il profilo del danno emergente sia sotto il profilo del lucro cessante che sono la conseguenza diretta del fatto illecito. Lo ha stabilito la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 14278/2011). In casi del genere, spiega la Corte "adotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale ed alla base del calcolo si pone il reddito annuale ricostruito in relazione alla entità della invalidità permanente, in misura elevata pari al 25%, in un soggetto in età di studi superiori, che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica". La fattispecie presa in esame da Piazza Cavour si riferisce al caso di una studentessa che era stata investita sulle strisce pedonali da un automobilista che guidava a velocità non moderata. La donna aveva riportato gravi lesioni con postumi invalidanti valutati nella misura del 25 %. La Corte di appello di Palermo Pur avendo accolto le richieste relative alla liquidazione del danno morale a reato non aveva riconosciuto il danno patrimoniale sul rilievo che all'epoca del sinistro la studentessa non svolgeva attività produttiva di reddito.
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