La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011, ha ribadito, in virtù della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, che il datore di lavoro "è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod.pen.". In particolare la Suprema Corte sottolinea che l'obbligo dei titolari della sicurezza, in materia di infortuni sul lavoro, comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza ma anche l'effettiva predisposizione di queste nonché il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte. "La responsabilità del datore di lavoro" - si legge nella sentenza - "non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, infatti, che pure è privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione".
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