Con la sentenza n. 28439 depositata il 18 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell'ambito dei reati contro la fede pubblica e in particolare, falso ideologico in atto pubblico, deve essere sospeso dalla professione il notaio sospettato di aver attesto il falso nella compravendita. Secondo il giudizio della quinta sezione civile, laddove il sospetto di falsità investe la reale consistenza dell'immobile compravenduto, al punto che il notaio rogante risulta indagato per falso ideologico in atto pubblico, ed emergono significative circostanze indizianti sulla consapevolezza del mendacio da parte del professionista, risulta carente la motivazione dell'ordinanza del Riesame che conferma il rigetto della richiesta di applicazione della misura interdittiva costituita dalla sospensione dall'esercizio della professione, limitandosi a richiamare impropriamente la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto rogato del notaio non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.
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