La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28922 del 20 luglio 2011, ha affermato, ribadendo l'indirizzo della recente giurisprudenza, che "in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione ed il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può però assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria". Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso proposto da un datore di lavoro che, nei primi gradi di giudizio, era stato condannato per aver omesso di versare all'INPS ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In particolare i giudici di legittimità precisano che correttamente la Corte d'Appello aveva ritenuto in diritto che il pagamento della retribuzione costituisse presupposto per l'integrazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ma poi ha erroneamente posto a carico dell'imputato l'onere della prova del mancato pagamento della retribuzione stessa.
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