Con la sentenza n. 29995 depositata il 27 luglio 2011, la Corte di Cassazione è tornata ancora una volta su tema delle sostanze stupefacenti. Occupandosi del caso di un giovane sorpreso in possesso di 10 dosi di eroina, i giudici della terza sezione penale hanno stabilito che l'uso personale di sostanze stupefacenti non può essere escluso nel caso in cui chi le possiede è "benestante". Secondo la ricostruzione della vicenda, l'imputato era stato condannato in primo e in secondo grado per (il reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.p.r. 309 del 1990, per) aver detenuto a fine di spaccio circa 7,5 gr. di eroina, contenuti in due involucri, (con pena di 3 anni di reclusione dieci mila euro di multa). Il giovane tossicodipendente proponeva ricorso per cassazione sostenendo l'illogicità della motivazione in quanto, era stato ritenuto, solo sulla base della quantità della sostanza rinvenuta, che la sostanza fosse detenuta a fine di spaccio e non per uso personale. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha annullato la sentenza di secondo grado "illogica e apoditta" per il fatto di essersi limitata a motivare la condanna ritenendo semplicemente "non convincente" (senza ulteriori accertamenti e/o motivazioni) la tesi dell'imputato secondo la quale le dieci dosi erano destinate all'uso personale.
Scarica il testo della sentenza 29995/2011
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