L'amministrazione finanziaria può validamente contestare l'elusione fiscale, in sede di accertamento o a contenzioso già instaurato, solo nel caso in cui indichi quali obblighi, divieti o norme siano stati aggirati. È questo il contenuto della sentenza n. 16428 depositata il 27 luglio 2011 con cui la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, tornata sul tema dell'elusione fiscale, ha precisato che per poter provare l'elusione è necessario indicare le norme specifiche eventualmente aggirate. Citando alcune sentenze sul tema dell'abuso del diritto (Cass. nn. 30055/2008, 10257/2008, 8772/2008, 20398/2005, 1372/2011 da cui emerge che tale principio si traduce nel "disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione") ha poi dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva la cassazione della sentenza di secondo grado in quanto "la doglianza risulta, infatti, generica e formulata in violazione del condiviso principio secondo cui il ricorrente "deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (…). Il ricorso in generale ed il mezzo in particolare, fanno malgoverno di tali principi, in quanto omettono ogni concreto riferimento alla realtà processuale, e, d'altronde, la critica si risolve in una generica contestazione della decisione (…). Infatti, non vengono indicati i concreti elementi che, ove presi in considerazione, avrebbero potuto ed allo stato dovrebbero indurre ad una riconsiderazione critica del decisum. Nessun riferimento viene fatto alla fattispecie e quindi agli atti ed ai comportamenti della società, che avrebbero fatto emergere il carattere elusivo dell'operazione di acquisizione societaria; non vengono indicate le concrete modalità di svolgimento dell'operazione posta in essere dalla società; non risultano, nemmeno, evidenziate le ragioni per le quali l'acquisizione sarebbe carente di valide ragioni economiche e, neanche, quelle che inducono a ritenere che la stessa risulti posta in essere, esclusivamente, per il conseguimento di un vantaggio fiscale".
Scarica il testo della sentenza 16428/2011
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