La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16195 del 25 luglio 2011, ha affermato che in materia di inidoneità fisica all'impiego, trova applicazione la regola generale, in tema di onere della prova in caso di licenziamento, secondo la quale il datore di lavoro è gravato di tale onere in relazione ai motivi posti a base del recesso. Nel caso di specie un lavoratore veniva licenziato in ragione della accertata inidoneità ad indossare le calzature antinfortunistiche indispensabili per lo svolgimento delle mansioni affidategli ma la Suprema Corte ha ritenuto, confermando la decisione della Corte d'Appello e rigettando il ricorso proposto dal datore di lavoro, l'illegittimità del licenziamento. Infatti, precisano i giudici di legittimità, il datore di lavoro, avrebbe dovuto provare la non reperibiltà sul mercato di scarpe antinfortunistiche adatte a consentire in sicurezza l'espletamento del lavoro escludendo la tesi della società secondo la quale la regolarità della procedura prevista dall'art. 29 R.D. n. 148 del 1931 (accertamento dei requisiti fisici da parte della Commissione medica) precluderebbe qualsiasi accertamento in sede giudiziale della legittimità del licenziamento.
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