Con la sentenza n. 16738 depositata il 29 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in sede di omologazione del concordato preventivo, il giudice, i cui poteri si limitano al controllo di legalità della procedura (con la conseguente esclusione di ogni valutazione in ordine al merito della proposta), può, tuttavia, verificare l'eventuale abuso dell'istituto in questione e cioè il reale intento di "piegare" il concordato a finalità diverse da quelle per cui è predisposto. I giudici della prima sezione civile hanno però precisato che per la configurabilità dell'abuso del diritto non è sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore, anche in relazione alle previste modalità di soddisfazione dei creditori, o che la stima dei beni sia ritenuta da lui inadeguata, occorrendo invece che le modalità di utilizzazione del concordato rivelino l'intento di piegare tale strumento a finalità diverse da quelle per cui è predisposto, e che consistono nell'agevolare la soluzione anticipata della crisi d'impresa mediante una soluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio non neces
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