In tema di sicurezza sul lavoro e di responsabilità penale del rappresentante legale dell'impresa, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30071 depositata il 28 luglio 2011, ha stabilito che l'imprenditore che assegna operai senza preparazione professionale al recupero e allo smaltimento di materiali contenenti amianto rischia il carcere oltre a una multa. In particolare, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso della rappresentante di una Srl che, in seguito alla condanna sia in primo che in secondo grado a otto mesi di reclusione e 16.000 euro di multa proponeva ricorso per la cassazione della decisione dei giudici della Corte di Appello. In particolare la signora veniva ritenuta responsabile di avere permesso che il personale della ditta procedesse alla rimozione di materiale contenente amianto e alla bonifica e al recupero di rifiuti contenenti amianto in assenza di presentazione del piano previsto dall' art. 34 del d.lgs. 15 agosto 1991 , n. 277 (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) e della necessaria iscrizione all'albo previsto dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio). La Corte rigettando il ricorso dell'imputata e confermando quanto accertato dai giudici territoriali ha stabilito che "risulta accertato in fatto che la ricorrente ha incaricato due persone operanti per la sua ditta di partecipare per una specifica parte (neutralizzazione dei rifiuti mediante verniciatura e impacchettamento) alle altre attività di recupero di rifiuti contenenti amianto gestite in via principale da latri; che l'intera attività è stata realizzata senza rispettare le regole fissate dalla legge in tema di iscrizioni, in tema di comunicazione, in tema di cautela da adottare".
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