In tema di bancarotta fraudolenta e in particolare del concorso nel reato del soggetto "proprio", con la sentenza n. 30412, depositata l'1 agosto 2011, la quinta sezione penale del Palazzaccio ha confermato la condanna di un commercialista per bancarotta fraudolenta per aver contribuito con il suo apporto al fallimento della società. Dopo una condanna in primo grado per concorso nel reato contestato e l'assoluzione della Corte di appello di Roma, il Procuratore presso la Corte di Appello di Roma proponeva ricorso per cassare la sentenza di assoluzione. Accogliendo il ricorso, e annullando con rinvio la sentenza impugnata, i giudici di legittimità hanno spiegato che quando l'apporto del terzo abbia per oggetto comportamenti che non abbiano esaurito la potenzialità offensiva degli interessi della massa dei creditori prima della dichiarazione di fallimento, è dato ravvisare la penale responsabilità di questi ai sensi dell'articolo 110 Cp nel reato del soggetto "proprio", avendo l'extraneus concorso a realizzare un segmento efficace del risultato illecito, la cui consumazione coincide con l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, essendo possibile provvedere, prima di quella data, a comportamenti che redimano il portato offensivo dell'azione.
Scarica il testo della sentenza 30412/2011
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