In tema di reati fiscali, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30566, depositata il 2 agosto 2011 ha stabilito che deve essere esclusa la qualificazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della legge 638/83) come reato permanente: detta fattispecie ha infatti natura di reato omissivo istantaneo, in quanto si realizza nel momento in cui scade il termine per provvedere al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. La terza sezione civile ha infatti spiegato che "sia la sentenza impugnata che gli stessi ricorrenti hanno erroneamente qualificato la violazione (…)come reato permanente, sia pure traendone conseguenze diverse in ordine alla cessazione della permanenza, mentre detta fattispecie ha natura di reato omissivo istantaneo (…) Deriva da tale qualificazione della fattispecie criminosa - ha concluso la Corte - non solo l'applicabilità dell'indulto al reato continuato di cui alla contestazione, la cui consumazione è cessata il 16 marzo 2004 (…) ma altresì la estinzione per prescrizione della singole vicende unificate dal vincolo della continuazione".
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