In tema di agevolazioni in favore delle imprese del mezzogiorno, con la sentenza n. 16779, depositata il 29 luglio 2011, la Corte di cassazione ha stabilito che il presupposto per la concessione degli sgravi contributivi previsti dalla legge 183/76 deve essere ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato. Malgrado l'assunzione ex novo di personale da parte dell'imprenditore acquirente, l'incremento di occupazione non può ritenersi conseguito ove rimanga stabile o addirittura diminuisca il numero globale degli occupati nell'azienda. E, in presenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa, nemmeno l'assunzione di altri lavoratori può costituire di per sé elemento sufficiente a riconoscere la novità dell'azienda e il diritto al relativo beneficio. Ne consegue che non applica correttamente l'articolo 14 della legge 183/76 il giudice del merito che non valuta incisivamente gli elementi idonei a far emergere la novità dell'occupazione attraverso l'esclusione della continuità oggettiva fra imprese di fronte all'ambiguità delle circostanze considerate
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