Se il rigetto dell'istanza di verificazione dell'autenticità della scrittura privata per irritualità si rivela erroneo, l'accertamento può essere fatto in appello. È quanto afferma lal seconda sezione civile della Corte di Cassazioen (sentenza n. 16915/2011). Gli ermellini hanno spiegato che pur dovendo essere ordinariamente proposta l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (salvo il suo slittamento in conseguenza della produzione del documento come prova contraria nel termine finale per le richieste probatorie ed impregiudicata l'applicabilità della disciplina speciale di cui all'articolo 293 Cpc), detta istanza deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva, ancorché non espressamente reiterata nel termine contemplato per le suddette decadenze (e purché non esplicitamente revocata), con la conseguenza che, in caso di sua ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado (e, quindi, di rigetto della domanda proposta), il giudice di appello è legittimato, sulla scorta delle acquisizioni probatorie regolarmente intervenute nel giudizio di prima istanza e del formale deposito dell'originale della scrittura privata impugnata, a dar corso agli incombenti di cui all'articolo 217 Cpc, in funzione dell'accertamento dell'autenticità o meno della scrittura medesima ai fini della decisione della causa nel merito.
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