In tema di estinzione del rapporto di lavoro, grava sempre su datore di lavoro l'onere di provare motivi del recesso anche se lavoratore viene licenziato per la sua presunta inidonenità a indossare calzature infortunistiche. Questo il contenuto della sentenza n. 16195 depositata il 25 luglio 2011 dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti precisato che la regola generale valida in caso di licenziamento, secondo cui è il datore a essere gravato dell'onere della prova dei motivi posti a base del recesso, deve essere ritenuta operante anche nel caso in cui il provvedimento espulsivo abbia colpito il dipendente per la presunta inidoneità di quest'ultimo a indossare calzature antinfortunistiche indispensabili per le mansioni da svolgere. La Corte ha infine precisato che, laddove la perizia tecnica concluda nel senso dell'esistenza sul mercato di prodotti in grado di consentire l'espletamento del servizio in sicurezza, la società datrice deve essere esonerata della prova contraria.
Scarica il testo della sentenza 16195/2011
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