In materia di responsabilità da cose in custodia, con la sentenza n. 15723, depositata il 18 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che deve escludersi un obbligo dell'Anas di sigillare la strada a mezzo di guardrail anche in tratti di strada non pericolosi. Questo è il contenuto della sentenza dei giudici di legittimità che hano quindi escluso la responsabilità del gestore della strada per il sinistro occorso ad automobilista fuoriuscito dalla sede stradale quando, considerate le caratteristiche del luogo teatro del sinistro, la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale non è un evento ipotizzabile se non per un comportamento suicidario, per un guasto tecnico, per una gravissima pertubazione fisica o psichica. In sostanza, hanno specificato gli Ermellini, non appare seriamente configurabile un obbligo dell' ANAS di provvedere alla sigillatura della strada a mezzo di guardrail anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.
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