In tema di matrimonio dello straniero nella Repubblica, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 depositata il 25 luglio scorso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». In Particolare, la Corte, ha ritenuto costituzionalmente illegittima la modifica che la legge del 2009 ha apportato all'art.116. In particolare, il legislatore aveva introdotto una ulteriore condizione per contrarre matrimonio: accanto al nulla osta, lo straniero doveva presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Proprio su tale ultima modifica apportata dal legislatore è caduto il giudizio negativo della Corte. Dichiarando costituzionalmente illegittima la modifica del 2009, la Corte, a sostegno della sua decisione, ha spiegato che la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti matrimoni di comodo. Al legislatore italiano - ha precisato la Consulta - è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia. Tali norme, però, devono costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell'immigrazione, specialmente quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali, tra i quali rientra quello di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
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