Nell'ambito dei Concorsi a pubblici impieghi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4782, depositata il 16 agosto 2011, ha stabilito che la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, considerato che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca, non comporta l'obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice di concorso. Nel caso di specie, nell'ambito della selezione pubblica indetta dalla Provincia di Mantova per affidare l'incarico di consulenza relativo alle azioni finalizzate alla promozione delle innovazioni nelle attività produttive presenti sul territorio di riferimento, tra il candidato e un componente della commissione risultava ricorrere un rapporto di mera collaborazione senza che risultasse provata, però, la sussistenza di un rapporto di carattere patrimoniale. Investiti della questione, i giudici della quinta sezione hanno deciso la questione nel senso che non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale in quanto l'obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario.
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