Donna prossima al matrimonio? Non può essere licenziata. A dirlo è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17845/2011 con cui è stato dichiarato illegittimo il licenziamento di una donna prossima alle nozze. Secondo quanto si apprende dalla lettura della sentenza di legittimità, la donna era stata licenziata in quanto, senza avvisare il suo datore di lavoro, aveva proceduto alle pubblicazioni legali del futuro matrimonio (ex art. 93 e ss., c.c.). Impugnando il licenziamento, la donna chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare nullo il suo licenziamento in quanto illegittimo, mancando i presupposti di legittimo recesso datoriale. Dopo l'accoglimento sia in primo che in secondo grado delle ragioni della lavoratrice, la sezione lavoro del Palazzaccio ha confermato le decisioni dei giudici territoriali affermando che "la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice". In particolare, la Corte, precisando che non sussiste nessun obbligo di avvisare il datore di lavoro del futuro matrimonio, ha spiegato che la legge 7/1963 prevede il divieto di licenziamento della futura sposa dal periodo che va dalla richiesta di pubblicazione delle future nozze a fino ad un anno dalla celebrazione delle nozze stesse al fine di garantire alla donna un periodo di relativa tranquillità funzionale alla famiglia in fieri. La Corte ha da ultimo precisato che, in ogni caso, per non disattendere il contenuto dell'art. 1375 c.c. che stabilisce che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, sarebbe meglio che la decisione di contrarre matrimonio fosse comunicata al datore di lavoro.
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