"In materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) - mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare - la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare". E' quanto affermato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore che non aveva messo gli estintori nell'area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi. In particolare la Suprema Corte ha precisato che, se per l'esercizio di una certa attività, la legge prescrive l'adozione di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda può essere infatti rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni. Non viene quindi condivisa la tesi dell'imprenditore il quale asseriva che, laddove sussiste una situazione di bagnato o umidità, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice.
Scarica il testo della sentenza 33294/2011
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