A dirlo è la sentenza n. 33770, depositata il 12 settembre 2011 dalla prima sezione penale della Cassazione
Non ha diritto all'affidamento in prova al servizio sociale la madre "egocentrica" e benestante che maltratta la figlioletta di tre mesi. A dirlo è la sentenza n. 33770, depositata il 12 settembre 2011 dalla prima sezione penale del Palazzaccio. Secondo la ricostruzione della vicenda, la donna, condannata per maltrattamenti e lesioni gravissime in danno di sua figlia in concorso con il marito, aveva proposto istanza al Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale meneghino, rigettava la richiesta spiegando che essendo la donna estranea ad eventuali situazioni di emarginazione sociale o di disoccupazione, gli atti erano sicuramente addebitabili al suo estremo egocentrismo che, dopo la maternità vissuta come completamento della sua personale sala di successi (matrimonio, lavoro, prima casa), aveva volto in rabbia e aggressività la frustrazione patita alle prime difficoltà nella cura della neonata. Nonostante lo stato di possidenza e il benessere economico nulla aveva versato della provvisionale di 100 mila euro cui era stata condannata. La Corte ha poi citato la relazione Uepe da cui emergeva un atteggiamento "sconcertante" e di minimizzazione delle proprie responsabilità, con una considerazione distaccata dei fatti, quasi che essi interessassero altra persona. Soprattutto per tale ragione veniva esclusa una prognosi favorevole (di rieducazione) alla misura alternativa potendo essere vissuta ancora una volta dal soggetto in chiave deresponsabilizzante. Sulla base di queste motivazioni, la Corte, (annullando l'ordinanza impugnata limitatamente alla semilibertà e rinviando ad altro tribunale per nuovo esame sul punto), rigettava la richiesta della donna per l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto dell'affidamento in prova.
Cassazione 33770-2011
Cassazione 33770-2011
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