In materia di contratti, con la sentenza n. 18264, deposita il 6 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il giudice risolve il contratto preliminare, chi richiede di danni non ha diritto alla caparra. Senza negozio da cui recedere, infatti, si riduce la richiesta risarcitoria. In particolare, i giudici della seconda sezione civile hanno spiegato che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza sulla risoluzione del contratto preliminare di compravendita, si determina la preclusione, per le parti adempienti, dal far valere, nel separato giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno "da risoluzione", il recesso dal contratto, al fine di poter fruire dei commoda della liquidazione forfettaria del danno, garantita dal diritto di incamerare la caparra: essendo infatti venuto meno il negozio dal quale recedere, e restringendosi pertanto la richiesta risarcitoria ai soli danni che positivamente si sia dimostrato essere collegati causalmente alla risoluzione, la domanda riconvenzionale dei promittenti venditori di incamerare la caparra è divenuta inammissibile.
Scarica il testo della sentenza 18264/2011
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