Se la coppia non ha figli, la ex moglie, in caso di separazione, non ha diritto all'assegnazione della casa coniugale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che l'assegnazione della casa "non puo' essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di divorzio allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge piu' debole". La decisione arriva dalla Prima sezione civile della Corte (sentenza n. 18992/2011), a seguito del ricorso di una donna separata che aveva chiesto all'ex marito l'assegnazione della casa coniugale perché a suo dire "tale beneficio spetta al coniuge economicamente piu' debole anche nel caso di assenza di figli". La donna, aveva già ottenuto dalla corte d'appello un aumento dell'assegno mensile ma ciò non le bastava e per questo chiedeva anche l'assegnazione della casa coniugale. Respingendo il ricorso alla Cassazione ha ricordato che "il giudice non ha il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale sull'immobile - e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri".
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