La Cassazione spiana la strada al risarcimento del danno da infedeltà coniugale anche senza addebito della separazione. È con la sentenza n. 18853, depositata il 15 settembre 2011, che la Suprema Corte ha riconosciuto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale in favore del coniuge tradito anche senza se, in sede di separazione, nulla è stata statuito in merito all'addebito della separazione. Dalla sentenza dei giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso del partner tradito, la cui domanda era stata respinta sia in primo che secondo grado, si legge infatti che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.2059 cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni.
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