"In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità". E' quanto ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18835 del 15 settembre 2011 in merito alla legittimità o meno del licenziamento irrogato ad un dipendente che aveva rigato, con un oggetto metallico, la fiancata ed il cofano di una autovettura parcheggiata accanto alla propria negli spazi in uso ai dipendenti della società. La Suprema Corte, rigettando il ricorso della Società avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente, condivide l'orientamento del giudice d'Appello secondo cui, sebbene la condotta del lavoratore denoti un atteggiamento incivile e certamente censurabile, non può valere il rilievo dell'intenzionalità in quanto questo elemento non può di per sè indurre a ritenere sussistente, nella specie, il "notevole inadempimento" che legittima, in base alla contrattazione collettiva, il licenziamento in tronco.
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