La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19074 del 19 settembre 2011, ha stabilito che "la nozione di "giustificatezza" del licenziamento, che rileva ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità supplementare, spettante in base alla contrattazione collettiva al dirigente, non coincide con quelle di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ma è molto più ampia.." e "a differenza dell'esonero del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità supplementare, generalmente prevista per i dirigenti di azienda dalla contrattazione collettiva, che presuppone la giustificatezza del licenziamento, l'esonero dall'obbligo del preavviso o da quello alternativo del pagamento dell'indennità sostitutiva presuppone la giusta causa, nozione non del tutto sovrapponibile a quella di giustificatezza.". Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un'azienda avverso la decisione con cui il giudice d'Appello la condannava a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso al dirigente licenziato per aver prestato attività di consulenza in favore di altrà società concorrente alla datrice di lavoro. Il Giudice di secondo grado - affermano gli Ermellini - ha ritenuto sorretta da giustificatezza la risoluzione del rapporto intimato dalla Società non indagando però sulll'esistenza della giusta causa e incorrendo in tal modo nel vizio di omessa pronuncia circa la sussistenza. Annullata quindi la decisione del giudice d'Appello con rinvio per il riesame alla luce delle considerazioni esposte e dei principi di diritto formulati dalla Suprema Corte.
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