La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34373 del 20.09.2011, ha affermato che è indiscutibile che il datore di lavoro, titolare principale della posizione di garanzia, è tenuto a vigilare sul modo in cui gli altri soggetti (con) titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo (nel caso di specie il medico competente), tuttavia resta ferma l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi "sia addebitabile unicamente agli stessi", non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuta corretta la motivazione della Corte di merito che non ha trascurato di valutare gli obblighi cautelari del datore di lavoro escludendo violazioni cautelari anche di colpa generica da parte del datore di lavoro, sia sotto il profilo della scelta del medico competente e del sindacato sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, sia sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore. Esclusa quindi la responsabilità del datore di lavoro o del dirigente nel caso di un errore di diagnosi o cura del medico aziendale.
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