Quando i lavori sulla strada pubblica sono stati appaltati, In caso di incidente risponde l'appaltatore e questo perché di regola in tema di appalti pubblici nell'esecuzione dei lavori viene fatta in autonomia con mezzi propri e con propria organizzazione. Per queste ragioni, spiega la corte, l'appaltatore deve considerarsi l'unico responsabile di eventuali danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'opera. Per quanto riguarda il committente, eccetto l'ipotesi in cui si possa configurare una culpa in eligendo, la responsabilità si può configurare se questi si è ingerito nei lavori dando delle direttive vincolanti che abbiano in questo modo precluso l'autonomia dell'appaltatore rendendolo semplicemente un "nudus minister". Può anche ipotizzarsi una corresponsabilità di committente e appaltatore nel caso in cui il committente abbia dato delle direttive che hanno solo ridotto l'autonomia dell'appaltatore senza escluderla completamente. In base a questi principi, spiega la Corte, "non sussiste responsabilità del committente se non rimane accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro". Il caso preso in esame da Piazza Cavour riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata dal conducente di un ciclomotore che era caduto a causa della presenza di uno scavo nella sede stradale.
Scarica il testo della sentenza 19132/2011
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