Con la sentenza n. 19095/2011 la Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ambito di un preliminare di compravendita, il mediatore che non adempie all'obbligo di corretta informazione è al risarcimento del danno. La Corte, ai fini del risarcimento danni in favore del promissario acquirente, ha pertanto confermato la responsabilità in solido fra il promittente venditore e il mediatore che, fidando solo sulla dichiarazione scritta del secondo, assicura che l'immobile oggetto del preliminare di compravendita sia libero da pesi. Secondo la motivazione del Palazzaccio, il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un particolare incarico, a svolgere specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come ad esempio l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento mediante le visure catastali e ipotecarie, è comunque tenuto nell'adempimento della sua prestazione a un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende in positivo l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e in negativo il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato.
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