Con la sentenza n. 19871, depositata il 29 settembre 2011, la Corte di cassazione ha stabilito che negli incidenti d'auto la pari responsabilità si presume, fino a prova contraria. Nelle pronunce del giudice di pace emesse secondo equità, l'art. 2054 c.c. costituisce principio informatore della materia e il giudice di pace non può addossare la prova al ricorrente. La terza sezione civile ha infatti spiegato che il principio di presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (articolo 41 Cp). Deve dunque affermarsi che, ai fini della impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, di cui all'articolo 2054, secondo comma, Cc, costituisce principio informatore della materia.
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